News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 174
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Rettifiche ed integrazioni alla motivazione

1. Nel caso previsto dall'art. 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la Corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?