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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 193
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

1. Il provvedimento che concerne la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l'ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli artt. 669 e 673 del codice (reg. c.p.p. 33).

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