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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 129
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Informazioni sul procedimento penale

(1) (2)

1. Quando esercita l'azione penale (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 2, comma 62, della L. 28 giugno 2012, n. 92, quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

(2)

Le originarie parole: «sull'azione» sono state così sostituite dalle attuali: «sul procedimento» dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 22 aprile 2021, n. 70.

(3)

Si veda l'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti, di cui si riporta il testo:

«9. 1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

«2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

«3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo».

Si veda anche l'art. 18, comma 5, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

Si veda, altresì, l'art. 174 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla comunicazione al questore dell'esercizio dell'azione penale per reati contro il diritto d'autore.

La notizia all'Inail e all'Ipsema dell'esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose da violazione della normativa antinfortunistica, anche ai fini della costituzione di parte civile, è prevista dall'art. 61 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 22 aprile 2021, n. 70.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 7 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

(6)

Le parole: «nei commi 1 e 2» sono state così sostituite dalle attuali: «nel comma 1» dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. 22 aprile 2021, n. 70.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 20 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(8)

Le parole: «, dando notizia dell'imputazione» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 73, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(9)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 73, lett. b), della L. della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(10)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 2014, n. 6.

(11)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87.

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