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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 132 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

(1)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

...

Note:
(1)

Questo articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Si veda inoltre l'art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, di cui si riporta il testo: «1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

«2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.

«3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

«4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

«5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire, di cui all'articolo 163 bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

«6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.

«7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.».

(2)

Questa lettera, inserita dall'art. 2, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L. 24 novembre 2023, n. 168.

A norma dell'art. 4, comma 1, della medesima legge, nei casi indicati da questa lettera, come sostituita dall'articolo 3 della citata legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

(3)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 9 della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(4)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 74, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(5)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 30, comma 2, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161. Si segnala che il testo originario della citata L. n. 161/2017 aggiunge la lettera f bis; la lettera è stata rinumerata in f ter, in quanto si è ritenuto trattarsi di un errore di elencazione poiché la lettera f bis era stata già aggiunta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

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