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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 143
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Rinnovazione della citazione a giudizio

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio (485 c.p.p.) o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.

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