News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 147 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso

(1) (2) (3)

1. L'esame in dibattimento delle persone...

Note:
(1)

Questo articolo, aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è stato così sostituito dagli attuali artt. 147 bis e 147 ter, a norma dell'art. 3 della L. 7 gennaio 1998, n. 11.

(2)

A norma dell'art. 23, comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.

(3)

Le parole: «degli operatori sotto copertura,» sono state inserite dall'art. 8, comma 4, lett. b), n. 1), della L. 13 agosto 2010, n. 136.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. aa), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.».

(6)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 11, comma 2, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

(7)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 24, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 6.

(8)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(9)
(10)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?