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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 131
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Deposito degli atti per l'udienza preliminare

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'art. 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

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