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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 184
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'art. 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

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