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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 181
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese

(1)

1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si veda ora l'art. 236 del medesimo provvedimento, di cui si riporta il testo:

«236 (L). (Pene pecuniarie rateizzate). 1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.

«2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.

«3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

«4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito».

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