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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 154 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Liberazione dell'imputato prosciolto

(1)

1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L. 12 dicembre 1992, n. 492, recante disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione.

L'art. 4, comma 3, della citata legge, prevede che la direzione dell'istituto penitenziario comunichi all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.

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