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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 117
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone

1. Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

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