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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 109
Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta ...

Note:
(1)

Sono considerate minoranze linguistiche riconosciute quella francese della Val d'Aosta, quelle tedesca e ladina del Trentino Alto Adige e quella slovena della provincia di Trieste. Norme speciali applicabili nel processo penale esistono però solo per i cittadini di lingua francese della Val d'Aosta (art. 38 della L.C. 28 febbraio 1948, n. 4, approvante lo Statuto speciale della regione) e per i cittadini di lingua tedesca del Trentino Alto Adige (in particolare il capo IV del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante attuazione dello Statuto speciale della regione, disciplina l'uso della lingua minoritaria nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali). In materia sono intervenuti il D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283 e il D.L.vo 13 giugno 2005, n. 124. Si veda l'art. 8 della L. 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(2)

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 c.p.p.

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