
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (
A norma dell'art. 89, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
Si veda anche il comma 3 del citato art. 89.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 11, comma 6, della L. 28 aprile 2014, n. 67.
A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Questo comma è stato inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 88, comma 1, del medesimo decreto, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nel quale sia disposta la restituzione nel termine, di cui a questo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
Le parole: «al comma 2» sono state così sostituite dalle attuali: «ai commi 2 e 2.1» dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 2) del del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Il periodo tra parentesi quadrate è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.