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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 153 bis
Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

(1)

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro...

Note:
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Questo articolo è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

A norma dell'art. 87, comma 5, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, la dichiarazione e l'elezione di domicilio di cui a questo comma sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

(3)

A norma dell'art. 87, comma 5, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, le comunicazioni previste da questo comma sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

(4)

A norma dell'art. 86, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi di questo articolo. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p.

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