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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 157 ter
Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

(1)

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio (2) ai...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «in giudizio» sono state così sostituite dalle attuali: «a giudizio» dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(3)

Le parole: «sono effettuate» sono state così sostituite dalle attuali: «è effettuata» dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(4)

Le parole: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(5)

Le parole: «sia necessario» sono state così sostituite dalle attuali: «è necessario» dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(6)

Le parole: «sia in corso» sono state così sostituite dalle attuali: «è in corso» dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(7)

Le parole: «sia ritenuto» sono state così sostituite dalle attuali: «è ritenuto» dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(8)

A norma dell'art. 89, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Si veda anche il comma 3 del citato art. 89.

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