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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 148
Organi e forme delle notificazioni

(1)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare...

Note:
(*)

Per la disciplina dell'attività degli ufficiali giudiziari si vedano il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, come sostanzialmente modificato dalla L. 12 luglio 1975, n. 322 e successive integrazioni e modifiche.

(*)

Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(*)

Si veda l'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 di cui si riporta il testo così come, da ultimo, modificato dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199: «Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria».

(*)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(*)

Questo comma, aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, è stato poi abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(*)

Si vedano gli artt. 32, 48, 149, 397, 520 e 548 di questo codice.

(*)

Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12.

(*)

Si vedano gli artt. 424, 436, 477 e 545 di questo codice.

(*)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 174, comma 13, lett. b), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L.vo 10 agosto 2018, n . 101.

(*)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 174, comma 13, lett. b), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018 , n . 101.

(*)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 174, comma 13, lett. a), del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni)

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (att. 54) *.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo **.

2 bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale *******.

2 ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2 *****.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti (171, lett. a) ******, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto ******* .

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale ******** *********.

5 bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie **********.».

(2)

Si vedano gli artt. 424, 436, 477 e 545 di questo codice.

(3)

Si vedano gli artt. 32, 48, 149, 397, 520 e 548 di questo codice.

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