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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 123
Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero...

Note:
(1)

La detenzione domiciliare è prevista dall'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, introdotto dall'art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo modificato dalla L. 27 maggio 1998, n. 165.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 14, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(3)

Si veda l'art. 93 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in merito all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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