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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 169
Notificazioni all'imputato all'estero

1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. v), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (4851).».

(2)

Comma così modificato dall'art. 6 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3)

Si veda l'art. 6, n. 3, lett. a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

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