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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 200
Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, ...

Note:
(1)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 4 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2)

Essendo stata la professione aperta anche agli uomini (si veda il D.M. 14 settembre 1994, n. 740) il segreto professionale va riconosciuto anche agli ostetrici.

(3)

In particolare si vedano:

a) l'art. 6 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, recante l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, che prevede per questa professione il diritto di astenersi dal testimoniare in presenza del segreto professionale;

b) l'art. 120 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi sugli stupefacenti, che per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze esclude l'obbligo di deporre su quanto conosciuto per ragione della propria professione. La stessa norma si applica anche a coloro che operano presso enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le unità sanitarie locali (comma 7);

c) l'art. 1, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 119, stabilisce che gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale;

d) l'art. 10, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce al mediatore il segreto professionale sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

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