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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 134
Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica (1).

2. Il verbale è redatto, in forma...

Note:
(1)

Le parole: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica» sono state inserite dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Si vedano gli artt. 268, 357, 373, 480 e 510 di questo codice.

(3)

Si vedano gli artt. 127, 140, 3573, 3733, 420, 5103 e 666 di questo codice.

(4)

La parola: «meccanico» è stata così sostituita dalle attuali: «idoneo allo scopo» dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 87, comma 4, del medesimo decreto, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui a questo comma, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del citato decreto.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 87, comma 4, del medesimo decreto, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui a questo comma, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del citato decreto (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199).

(6)

Le parole: «è effettuata anche la riproduzione fonografica» sono state così sostituite dalle attuali: «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.» dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(7)
(8)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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