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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 133
Accompagnamento coattivo di altre persone

(1)

1. Se il testimone (194 ss.), il perito (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 6 della L. 20 dicembre 2012, n. 237, nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate in questo articolo, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione. Tale immunità cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non é più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

(2)

Le parole: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,» sono state inserite dall'art. 26 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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