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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 167
Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. t), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 (att. 65).».

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