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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 133 bis
Disposizione generale

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'...

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