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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 159
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se (1) non è possibile eseguire la notificazione ...

Note:
(1)

La parola: «Se» è stata così sostituita dalle attuali: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» dall'art. 10, comma 1, lett. m), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «le notificazioni» sono state così sostituite dalle attuali: «la notificazione» dall'art. 10, comma 1, lett. m), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

L'espressione originaria «il giudice» è stata così sostituita dall'art. 3 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(4)

Le parole: «la notificazione sia eseguita» sono state così sostituite dalle attuali: «le notificazioni siano eseguite» dall'art. 10, comma 1, lett. m), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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