News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 127
Procedimento in camera di consiglio

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (1), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato...

Note:
(1)

Le disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio sono contenute negli artt. 32, 41, 48, 130, 263, 269, 309, 310, 311, 324, 355, 391, 401, 406, 409, 410, 420, 428, 435, 443, 469, 547, 599, 611, 646, 666, 704, 714, 734, 741 e 743 di questo codice.

(2)

L'originario secondo periodo è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza (677) del luogo.».

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?