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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 190 bis
Requisiti della prova in casi particolari

(1)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(3)

Le parole: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1,» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4)

Le parole: «anni sedici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni diciotto» dall'art. 14, comma 3, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(5)

Le parole: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 269.

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