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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 114
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

(1)

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Divieto di pubblicazione di atti» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 14, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2)

Le parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 2, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(4)

Le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 bis o 454» sono state così sostituite dalle attuali: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento» dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».

(6)

L'art. 122, comma 1, lett. b), del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che i documenti conservati negli Archivi di Stato, contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

(7)

Il secondo periodo di questo comma è stato inserito dall'art. 10, comma 8, della L. 3 maggio 2004, n. 112.

(8)

Il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie e immagini è sancito dall'art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(9)

Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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