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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 133 ter
Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(2)

Le parole: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

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