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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 172
Regole generali

1. I termini processuali (1) sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine...

Note:
(1)

Si veda la L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dall'1 agosto al 31 agosto, come da ultimo modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dall'anno 2015. Detta sospensione non si applica nella procedura di riconoscimento reciproco delle sentenze di condanna a pena detentiva prevista dal D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161.

(2)

L'art. 2 della L. 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, come modificato dalla L. 5 marzo 1977, n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, considera giorni festivi: tutte le domeniche, l'1 gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, l'1 maggio, il 15 agosto, l'1 novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre. A norma dell'art. 1 della L. 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001, è stata ripristinata la celebrazione della festa nazionale della Repubblica il 2 giugno, che è quindi di nuovo considerato giorno festivo. A norma dell'art. 3 della L. n. 260/1949 e dell'art. 1 della L. 4 marzo 1958, n. 132, sono invece giorni di solennità civile l'11 febbraio, il 28 settembre e il 4 ottobre, i quali però, in base all'art. 2 della L. n. 54/1977 non determinano riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e quindi sono esclusi dalle proroghe dei termini processuali.

(3)

Si vedano gli artt. 1 e 2 del D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437, recante la proroga dei termini, di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 87, comma 5, del medesimo decreto, le disposizioni di cui a questo comma si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

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