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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 193
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

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