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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 164
Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio

(1)

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto (161) è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Durata del domicilio dichiarato o eletto» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 10, comma 1, lett. r), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(2)

Le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono state così sostituite dalle attuali: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1» dall'art. 10, comma 1, lett. r), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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