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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 122
Procura speciale per determinati atti

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale (1), la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 38, 46, 82, 84, 85, 141, 333, 336 ss., 419, 438, 446, 571, 589, 633 e 645 di questo codice.

(2)

Il secondo periodo di questo comma è stato inserito dall'art. 13, comma 3, della L. 16 dicembre 1999, n. 479. A norma dell'art. 13, comma 4, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144, questa disposizione si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 479/1999.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 87, comma 5, del medesimo decreto, le disposizioni di cui a questo comma si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso ind

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