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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 151
Notificazioni richieste dal pubblico ministero

(1) (2)

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (...

Note:
(1)

Si veda l'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 di cui si riporta il testo così come, da ultimo, modificato dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199: «Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria».

(2)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(5)

Questo comma è stato soppresso dall'art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

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