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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 110
Forma degli atti

(1)

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità,...

Note:
(*)

Si vedano gli artt. 137, 142, 168, 171, 333, 337, 373, 483, 544 di questo codice.

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 110 (Sottoscrizione degli atti)

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto (att. 39) *, se la legge non dispone altrimenti (92, 100, 122, 162, 337, 438, 446, 583; 35 att.), è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.».

A norma dell'art. 87, comma 4, del medesimo decreto, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui a questo articolo, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del citato decreto (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.).

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