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Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 514
Cose mobili assolutamente impignorabili

(1) (2) (3)

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali...

Note:
(1)

Sono assolutamente impignorabili, oltre alle cose elencate nell'art. 514: i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza (art. 545 c.p.c.); i beni in usufrutto legale (art. 326 c.c.); le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario nell'assicurazione sulla vita (art. 1923 c.c.); i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dall'imprenditore per i dipendenti (art. 2117 c.c.); la quota del socio, finché dura la società (artt. 2305, 2537 c.c.); il fondo consortile (art. 2614 c.c.); i beni che non possono essere ricompresi nel fallimento (art. 46 l. fall.); gli indumenti del personale navigante o di volo necessari per i servizi di bordo, gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale navigante o di volo, destinati all'esercizio della professione (artt. 370 e 931 c.n.); gli aeromobili di Stato (art. 1057 c.n.); la quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali (art. 369 e art. 930 c.n.); i beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali (artt. 823, 826, 827 c.c.).

(2)

L'art. 159 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dispone:

«159. (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali). 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

«2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili .

«3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità .

«4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere .

«5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3».

L'art. 11, commi 1 e 2 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, nella L. 29 marzo 1993, n. 68, aveva già apportato, con i commi 1 e 1 bis, ora abrogati dall'art. 123 del citato D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, limitazioni alla pignorabilità di somme delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali. Lo stesso art. 11, comma 1 ter, aveva modificato l'art. 1 bis della L. 29 ottobre 1984, n. 720, che istituiva il sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, nel testo che così tuttora risulta:

«1 bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

«2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazioni nelle proprie scritture contabili.

«3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

«4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.

«4 bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

Il comma quinto dell'art. 1 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, in L. 18 marzo 1993, n. 67, ha poi specificato:

«5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Si vedano, inoltre, gli artt. 24 e 26, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) che si riportano:

«24. (Sequestro, pignoramento ed opposizione). Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

«Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

«Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

«I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili».

«26. (Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni). Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.

«La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

Si veda altresì l'art. 99, comma quarto del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che si riporta: «L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile».

Ha poi disposto il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1994, n. 460:

«1. (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). 1. I Fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

«2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

«3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

«4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».

L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giornidalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.

(3)

L'art. 1, comma 294 bis, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, inserito dall'art. 1, comma 1348, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha poi così disposto:

«1. (Omissis).

294 bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

... (Omissis)».

(4)

Numero così sostituito dall'art. un. della L. 8 maggio 1971, n. 302.

(5)

Questo numero è stato abrogato a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 3 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

(6)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 77 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

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