
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione (2) fissa l'udienza per l'audizione delle parti...
Articolo così sostituito dall'art. 48 della L. 14 luglio 1950, n. 581.
La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Le parole: «terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «secondo comma» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 15), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
Questo comma, precedentemente aggiunto dall'art. 4, comma 8, lett. d bis), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, è stato da ultimo così sostituito, dall'art. 48, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114. A norma del comma 2, le disposizioni del comma 1 dell'art. 48, si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
A norma dell'art. 23, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.