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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 570
Avviso della vendita

Dell'ordine di vendita (569) è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione ...

Note:
(1)

Le parole: «del debitore» sono state soppresse dall'art. 174, comma 10, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e), n. 26 bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 1, comma 3, lett. n), della L. 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568,» sono sostituite dalle seguenti: «, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore».

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(3)

Le originarie parole: «informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale» sono state così sostituite dalle attuali: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse» dall'art. 174, comma 10, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 40, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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