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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 515
Cose mobili relativamente impignorabili

(1)

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (817 c.c.),...

Note:
(1)

Sono relativamente impignorabili: i crediti alimentari, pignorabili per causa di alimenti e con l'autorizzazione del Presidente del tribunale (art. 545 c.p.c.); le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi od altri crediti (art. 545 c.p.c.); gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al D.P.R . 5 gennaio 1950, n. 180, T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per debiti che il debitore sapeva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale (art. 326 c.c.); la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (art. 1881 c.c.); le retribuzioni degli arruolati, pignorabili soltanto fino ad un quinto per alimenti o per debiti certi, liquidi od esigibili verso l'armatore o l'esercente, dipendenti dal servizio (artt. 369 e 930 c.n.); gli aeromobili effettivamente in servizio o di riserva, se non è intervenuta l'autorizzazione del Ministro per i trasporti, nonché gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, non pignorabili se non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono (art. 1057 c.n.).

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Questo comma è stato aggiunto a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 4 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

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