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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 548
Mancata dichiarazione del terzo

(1)

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 20, n. 3), della L. 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell'art. 1, comma 21, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013).

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(3)

Le parole: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo» sono state inserite dall'art. 13, comma 1, lett. m bis), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(5)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 13, comma 1, lett. m bis), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

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