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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 517
Scelta delle cose da pignorare

(1)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 5 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta l'articolo precedente:

«517. (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

«In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione».

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