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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 567
Istanza di vendita

(1)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 25), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. l), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2)

Le parole: «, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono state così sostituite dalle attuali: «a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497,» dall'art. 3, comma 39, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

La parola: «sessanta», ovunque ricorra, è stata, da ultimo, così sostituita dalla attuale: «quarantacinque» dall'art. 3, comma 39, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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