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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 574
Provvedimenti relativi alla vendita

Il giudice dell'esecuzione (484), quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto (136, ...

Note:
(1)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. t), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

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