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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 582
Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell’aggiudicatario

(1)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza (43 c.c.) o eleggere domicilio (...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario» è stata così sostituita dall'attuale, dall'art. 3, comma 7, lett. p), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Le parole: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» sono state inserite dall'art. 3, comma 7, lett. p), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis» sono state inserite dall'art. 3, comma 7, lett. p), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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