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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 545
Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 97, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

L'originario terzo comma è stato dapprima sostituito dai commi terzo, quarto e quinto, a norma dell'art. un. del D.L.vo C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548. Le parole: «dal pretore» sono state sostituite dalle attuali: «dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» a norma dell'art. 97, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, è regolato dagli artt. 1 - 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180:

«1. (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti.

«Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

«Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro .

«I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo».

«2. (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità). Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

«Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai nn. 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 878 del 26 luglio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 19 marzo 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c., anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

«3. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali). Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.

«Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato in persona del direttore generale».

«4. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti di pubbliche amministrazioni). Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

«Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante».

Si veda anche l'art. 338 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il quale dispone:

«La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio».

Si veda inoltre l'art. 21 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, T.U. sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, il quale dispone:

«21. (Sequestro, pignoramento, cessione). L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

«Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

«L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge».

Si riportano, altresì, gli artt. 369 e 930 del codice della navigazione:

«369. (Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l'armatore). Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.

«La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

«L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.

«Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave».

«930. (Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente). Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio .

«Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore o per spese di cura non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente».

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. l), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 6, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, tali disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 21 bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2022, n. 142.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 31 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che questo comma, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), di questo decreto, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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