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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 559
Custodia dei beni pignorati

(1)

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 38, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati)

Col pignoramento il debitore è costituito custode (65, 67, 520 ss.) dei beni pignorati e di tutti gli accessori (2912 c.c.), comprese le pertinenze (817 c.c.), e i frutti (820 c.c.) senza diritto a compenso (65 ss.; 522) .

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto (563 ss.), il giudice dell'esecuzione (484), sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore (66). Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore .

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti .

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 .

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto .

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile .».

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