
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi (
L'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.
La parola fra parentesi quadrata è stata soppressa dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).
La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 96 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Le parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente» sono state inserite dall'art. 1, comma 20, n. 1), lett. a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228. A norma dell'art. 1, comma 21, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2013).
Questo numero è stato da ultimo, così sostituito, dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014)..
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 18, comma 3, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 3) del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo provvedimento tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Questo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. n), n. 4), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Questo comma è stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 3), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).