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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 598
Approvazione del progetto

(1)

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 598 (Approvazione del progetto)

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale (126, 130) e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis (484) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512.».

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