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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 590 bis
Assegnazione a favore di un terzo

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Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del...

Note:
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Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119. A norma dell'art. 4, comma 6, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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