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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 532
Vendita a mezzo di commissionario

(1)

Il giudice dell'esecuzione dispone (2) la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Le parole: «può disporre» sono state così sostituite dalle attuali: «dispone» dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 7, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2015).

(3)

Le parole: «iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169 sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice» sono state inserite dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 7, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2015).

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 16), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dall'art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso D.L. n. 35/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(5)

Questo periodo, inserito dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.

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