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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 597
Mancata comparizione

(1)

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 597 (Mancata comparizione)

La mancata comparizione alla prima udienza (596) e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.».

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